AVVERTENZA:
   Il  testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle  leggi,  sull'emanazione
dei  decreti  del  Presidente  della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10,  comma  3,  del  medesimo  testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di  conversione,  che  di  quelle  richiamate nel decreto, trascritte
nelle note. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
legislativi qui riportati.
   Le  modifiche  apportate  dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
 Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... ))
   A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.  400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
  Il comma 2 dell'art. 1 della  legge  di  conversione  del  presente
decreto  prevede  che:  "Restano  validi  gli atti ed i provvedimenti
adottati e sono fatti salvi gli  effetti  prodottisi  ed  i  rapporti
giuridici  sorti  sulla  base  dei decreti-legge 22 febbraio 1994, n.
123, e 22 aprile 1994, n. 246". I DD.LL. n. 123/1994 e  n.  246/1994,
di  contenuto  pressoche' analogo al presente decreto, non sono stati
convertiti in legge per  decorrenza  dei  termini  costituzionali  (i
relativi  comunicati  sono  stati  pubblicati, rispettivamente, nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 94 del 23 aprile 1994  e  n.
144 del 22 giugno 1994).
                               Art. 1.
  1. La rubrica dell'articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno
1992,  n.  306,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 7 agosto
1992, n.  356  (a),  e'  sostituita  dalla  seguente:  "Trasferimento
fraudolento di valori".
          _________
             (a)  Il  D.L.  n.  306/1992  reca: "Modifiche urgenti al
          nuovo  codice  di  procedura  penale  e  provvedimenti   di
          contrasto alla criminalita' mafiosa". Si trascrive il testo
          del relativo art. 12-quinquies, come modificato dall'art. 1
          del  D.L.  17  settembre  1993,  n.  369,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 novembre 1993, n. 461, e  dal
          presente articolo:
             "Art.   12-quinquies   (Trasferimento   fraudolento   di
          valori). - 1. Salvo che il  fatto  costituisca  piu'  grave
          reato,  chiunque  attribuisce  fittiziamente  ad  altri  la
          titolarita' o disponibilita' di denaro, beni o altre
           utilita' al fine di eludere le disposizioni  di  legge  in
          materia   di   misure  di  prevenzione  patrimoniali  o  di
          contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei
          delitti di cui agli articoli 648,  648-bis  e  648-ter  del
          codice  penale,  e'  punito  con la reclusione da due a sei
          anni.
             2. Fuori dei casi previsti dal comma 1 e dagli  articoli
          648,  648-  bis e 648-ter del codice penale, coloro nei cui
          confronti pende procedimento penale  per  uno  dei  delitti
          previsti  dai predetti articoli o dei delitti in materia di
          contrabbando, o  per  delitti  commessi  avvalendosi  delle
          condizioni  previste  dall'art.  416-bis  del codice penale
          ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle  associazioni
          previste  dallo  stesso  articolo, nonche' per i delitti di
          cui agli articoli 416-bis, 629,  630,  644  e  644-bis  del
          codice penale e agli articoli 73 e 74 del testo unico delle
          leggi   in  materia  di  disciplina  degli  stupefacenti  e
          sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
          relativi stati di tossicodipendenza, approvato con  decreto
          del  Presidente  della  Repubblica  9 ottobre 1990, n. 309,
          ovvero nei cui confronti e'  in  corso  di  applicazione  o
          comunque  si  procede  per  l'applicazione di una misura di
          prevenzione  personale,  i  quali,  anche  per   interposta
          persona  fisica  o  giuridica,  risultano essere titolari o
          avere la disponibilita' a qualsiasi titolo di denaro,  beni
          o  altre  utilita'  di  valore  sproporzionato  al  proprio
          reddito, dichiarato ai fini delle imposte  sul  reddito,  o
          alla  propria  attivita' economica, e dei quali non possano
          giustificare la legittima provenienza, sono puniti  con  la
          reclusione  da  due a cinque anni e il denaro, beni o altre
          utilita' sono confiscati".
             Gli articoli  416-bis,  629,  630,  644,  644-bis,  648,
          648-bis   e   648-ter   del   codice   penale   riguardano,
          rispettivamente, l'associazione di tipo mafioso; il delitto
          di estorsione; il delitto di sequestro di persona  a  scopo
          di  estorsione;  il  delitto  di usura; il delitto di usura
          impropria; la ricettazione; il  riciclaggio;  l'impiego  di
          denaro, beni o utilita' di provenienza illecita.
             Gli articoli 73 e 74 del testo unico sugli stupefacenti,
          approvato  con  D.P.R.  9 ottobre 1990, n. 309, riguardano,
          rispettivamente, la produzione e il  traffico  illecito  di
          sostanze    stupefacenti   o   psicotrope;   l'associazione
          finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o
          psicotrope.